07.February 2012, 08:09
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Condizioni generali di consegna per prodotti e servizi per il settore elettrico.
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I. Condizioni generali

1. Per la quantità di prodotti e servizi (di seguito: Forniture) fanno fede le scritture bilaterali. Le condizioni generali del cliente valgono comunque solo nel caso in cui il fornitore o prestatore di servizio (di seguito: Fornitore) le abbia approvate espressamente per iscritto.

2. Per preventivi, disegni e altri documenti,(di seguito: Documenti) Il fornitore mantiene i propri diritti di proprietà e di sfruttamento dei diritti d’autore. I Documenti possono essere resi noti a terzi solo previo consenso del Fornitore e, in caso non venga finalizzato l'ordine con il fornitore, devono essere restituiti immediatamente su richiesta. I punti 1 e 2 valgono per documenti del cliente; questi possono essere resi noti a terzi a cui il Fornitore ha affidato determinate Forniture.

3. Il cliente ha diritto non esclusivo di utilizzo di software standard in forma invariata con le caratteristiche concordate sugli apparecchi indicati. Il cliente può produrre una copia di sicurezza senza accordo esplicito.

4. Sono possibili Forniture parziali se concordato con il cliente.

II Prezzi e condizioni di pagamento

1. I prezzi si intendono franco fabbrica escluso imballaggio e con aggiunta dell'IVA secondo legge.

2. Se il Fornitore si è assunto l’incarico di montaggio o installazione e non si è stabilito diversamente, il Cliente, oltre ai compensi stabiliti, si fa carico delle spese accessorie necessarie come costi di viaggio, trasporto degli utensili e dei bagagli e alloggio.

3. I pagamenti sono franco ufficio pagamenti del Fornitore.

4. Il Cliente può compensare i crediti incontestati o non stabiliti per legge.


III. Mantenimento della proprietà

1. Gli oggetti delle Forniture (merce sottoposta a riservato dominio) rimangono proprietà del Fornitore fino al completamento degli obblighi del cliente stabiliti dalla relazione commerciale. Se il valore di tutti i diritti di garanzia ascritti al Fornitore, supera l'importo di tutte le rivendicazioni assicurate di più del 20% il fornitore su richiesta del cliente concederà una parte del diritti di garanzia.

2. Per la durata della riserva di proprietà il cliente non può ricorrere alla costituzione in pegno o all’assegnazione come garanzia e la rialienazione può avvenire solo verso rivenditori nel senso comunemente adottato nelle relazioni commerciali e a condizione che il rivenditore ottenga il pagamento dai propri clienti o applichi la riserva che la proprietà passi al cliente solamente quando questo avrà rispettato i propri obblighi di pagamento.

3. In caso di costituzioni in pegno, sequestro o simili disposizioni o interventi di terzi, il cliente deve informare immediatamente il Fornitore.

4. In caso di violazione degli obblighi da parte del Cliente, in particolare relativi al pagamento, il Fornitore una volta scaduto senza successo il termine previsto per la prestazione ha diritto al ritiro e alla rescissione; le clausole legali sulla violazione di una scadenza rimangono invariate. Il cliente ha l’obbligo di restituzione.


IV. Scadenze per le Forniture; Ritardo

1. Il rispetto delle scadenze per le Forniture rappresenta l’arrivo per tempo della documentazione necessaria che il cliente deve consegnare, delle necessarie autorizzazioni e liberatorie, in particolare dei progetti, oltre al rispetto delle condizioni di pagamento pattuite e degli altri obblighi del cliente. Se queste premesse non vengono rispettate secondo i tempi stabiliti, le scadenze si prolungano in pari misura; questo non vale se il Fornitore è responsabile del ritardo.

2. Se il mancato rispetto delle scadenze è dovuto a forza maggiore, come ad esempio mobilitazione, guerra, rivolta o simile, ad esempio scioperi o serrate le scadenze si prolungano in maniera corrispondente.

3. In caso di ritardo dovuto al Fornitore il cliente può richiedere un risarcimento per ogni settimana completa di ritardo pari a 0,5% ed in totale al massimo al 5% del prezzo, laddove dimostri in maniera credibile che ciò gli ha provocato un danno, per la parte di Forniture non utilizzate per tempo per gli scopi previsti.

4. Si esclude sia il diritto a rimborsi da parte del cliente per ritardi nelle Forniture che rimborsi per la prestazione che rientrino nei limiti stabiliti la punto 3 in qualsiasi caso di ritardata consegna anche dopo che sia trascorso uno dei termini di consegna stabiliti dal Fornitore. Questo non vale in caso di responsabilità per malafede, grave negligenza o a causa di perdita della vita, ferimento o danni alla salute. Secondo il contratto il cliente può recedere dal contratto nel rispetto delle norme vigenti solo in caso il ritardo della consegna sia dovuto al Fornitore. Le norme precedentemente menzionate non si collegano a variazioni dell'onere probatorio a svantaggio del cliente.

5. Il cliente ha l’obbligo, su richiesta del Fornitore, di indicare entro una scadenza definita se intende recedere dal contratto a causa del ritardo della consegna o se conferma l’ordine.

6. Se la spedizione o la consegna vengono rimandate per richiesta del cliente di più di un mese dalla notifica della disponibilità per la consegna, è possibile addebitare al cliente per ogni mese iniziato un deposito pari allo 0,5% del prezzo dell'oggetto della Fornitura, per un massimo del 5%. La prova di costi di stoccaggio maggiori o inferiori è a carico delle parti.


V. Trasferimento del rischio

1. Il rischio si trasferisce anche in caso di Forniture franco di porto a carico del cliente nel modo seguente:
    • a) per Forniture senza installazione o montaggio, quando queste vengono portate o ritirate per la spedizione. A richiesta del cliente il Fornitore può assicurare le Forniture contro i normali rischi di trasporto;
    • b) per Forniture con installazione e montaggio il giorno dell'arrivo nella propria azienda o, se così concordato, dopo un collaudo eseguito con successo.

2. Se la spedizione, la consegna, l’avvio, l’esecuzione dell’installazione o montaggio, l’inserimento presso la propria sede o il collaudo vengono posticipati per motivi dovuti al cliente o il cliente per vari motivi ritarda nel ritiro, tale rischio passa al cliente.


VI. Installazione e montaggio

Per l’installazione e il montaggio, se non diversamente concordato per iscritto, valgono le seguenti condizioni :
1. Il cliente esegue a proprie spese e provvede per tempo a mettere a disposizione:

    • a) tutti i lavori accessori di scavo, costruzione e altri estranei al settore inclusi tecnici e operai, materiali e utensili,
    • b) gli oggetti e i materiali necessari a montaggio e messa in opera come impalcature, dispositivi di sollevamento e altri dispositivi, carburanti e lubrificanti;
    • c) energia ed acqua sul luogo di utilizzo inclusi collegamenti, riscaldamento e illuminazione,
    • d) spazi sufficientemente grandi, adatti, asciutti e che sia possibile chiudere, posti sul luogo di montaggio e adibiti alla conservazione dei componenti, apparecchi, materiali e utensili ecc. e per spazi di lavoro e svago per il personale impegnato nel montaggio incluse dotazioni sanitarie adeguate alle necessità; in particolare il cliente deve approntare misure per la tutela delle proprietà e del personale del Fornitore sul cantiere pari a quelle che appronterebbe per tutelare le sue proprietà,
    • e) abbigliamento e dispositivi di sicurezza necessari secondo le condizioni del cantiere.

2. Il cliente deve mettere a disposizione dall’inizio dei lavori di montaggio e senza necessità di sollecito le informazioni necessarie sulla posizione di cavi elettrici e linee di acqua e gas non visibili o simili oltre alle necessarie indicazioni statiche.

3. Prima dell’inizio dell’installazione o del montaggio le predisposizioni e gli oggetti necessari per intraprendere i lavori devono trovarsi sul luogo di istallazione o montaggio e tutti i lavori preventivi devono essere abbastanza avanzati, prima dell’inizio della costruzione, da permettere l'inizio dell'installazione o montaggio secondo i termini e la sua esecuzione senza interruzione.

Le vie di accesso e il luogo di installazione o montaggio devono essere sgombri e puliti.

4. Se l’installazione, il montaggio o la messa in opera ritardano per cause non imputabili al Fornitore il cliente deve assumersi i costi nella misura determinata per il tempo di attesa e per le spese di viaggio aggiuntive del Fornitore e del personale addetto la montaggio.

5. Il cliente deve dimostrare al fornitore settimanalmente e per tempo la durata dell'orario di lavoro del personale di montaggio e la fine dell'istallazione, montaggio o messa in opera.

6. Se il fornitore richiede dopo il completamento il ritiro della Fornitura, il cliente deve provvedere entro due settimane. In caso contrario, il ritiro si considera eseguito. Il ritiro si considera parimenti eseguito se la Fornitura viene messa in uso, secondo i casi al termine di una fase di collaudo.


VII. Ritiro

Il cliente non può rifiutare di ritirare delle Forniture per difetti irrilevanti.


VIII. Difetti

Il fornitore risponde come segue per i difetti:
1. Il fornitore deve apportare miglioramenti , riconsegnare o sostituire gratuitamente tutte le Forniture o loro parti che presentano un difetto entro il periodo di prescrizione, senza considerare la durata di esercizio, se la causa rientra nel periodo di trasferimento del rischio.

2. Le rivendicazioni per difetti hanno validità 12 mesi. Questo non vale se la legge, secondo il §§ 438 comma 1 Nr. 2 (costruzione e materiali da costruzione), 479 comma. 1 (diritto di rivalsa) e 634a comma 1 nr. 2 (difetti di costruzione) BGB prevede scadenze maggiori oltre a casi di morte, ferimento o danno alla salute, in caso di negligenza dolosa o grave da parte del Fornitore e in caso di malafede nel tacere un difetto. Restano indenni le norme di legge su intralcio allo svolgimento,inibizione e nuovo inizio dei termini.

3. Il cliente deve notificare il reclamo per la presenza di difetti necessariamente per iscritto.

4. In caso di difetti il cliente deve trattenere il pagamento in una misura che rispetti la relazione con la mancanza riscontrata Il cliente può trattenere i pagamenti solo in caso di reclami convalidati sulla cui validità non sussistano dubbi. Se il reclamo non è valido il Fornitore ha diritto a pretendere dal cliente il rimborso delle spese sostenute .

5. Inoltre deve essere garantita al fornitore la possibilità di riparare entro termini prestabilita.

6. Se il successivo adempimento non va a buon fine, il cliente, fatte salve le richieste di danni secondo il punto XI, può recedere dal contratto o ridurre il compenso.

7. I reclami per difetti non comprendono variazioni irrilevanti dalla qualità concordata, insignificante pregiudizio dell’utilizzabilità, da usura o danni naturali, derivati, dopo la cessione del rischio, da utilizzo improprio o incuria, sovraccarico, mezzi inadatti, difetti di costruzione, basi inadeguate o che rischio da cause particolari esterne che non sono previste per contratto o da errori software non riproducibili. Se il cliente o terzi eseguono modifiche o interventi di messa in opera non adeguati, decade il diritto di reclamo sulle modifiche e le relative conseguenze.

8. Sono escluse le rivendicazioni del cliente relativamente agli impieghi necessari per lo scopo del successivo adempimento, in particolare costi di trasporto, trasferta, lavoro e materiali, se gli impegni aumentano poiché l'oggetto della Fornitura è stato successivamente portato in un luogo diverso dalla sede del cliente, a meno che lo spostamento non ne rispetti l'uso specifico.

9. Il cliente ha diritto di recesso nei confronti del fornitore secondo il § 478 BGB (recesso dell’impresa) solo laddove il cliente con il suo compratore non abbia rispettato nessuno degli accordi relativi alle rivendicazioni di legge in materia di difetti. Per la quantificazione del diritto di rivalsa del cliente contro il fornitore vale inoltre il § 478 comma 2 BGB nr. 8.

10. Il rimborso danni è regolato dall’ Art. XI (Vari rimborsi danni). Si escludono ulteriori e altre rivendicazioni diverse dall’art. VII da parte del cliente nei confronti del fornitore e dei suoi obblighi a causa di difetti di costruzione.


IX. Proprietà industriale e diritto d’autore; Difetti di titolo

1. Se non diversamente concordato il fornitore si impegna a fornire l’oggetto delle Forniture nel paese del luogo di destinazione libero da diritti di terzi relativi a proprietà industriale e diritto d’autore (di seguito: Diritti di protezione). Se un terzo presenta delle rivendicazioni contro il cliente dovute alla violazione di diritti di protezione ad opera del fornitore per Forniture eseguite secondo il contratto, il fornitore risponde al cliente secondo quanto stabilito all’Art. VIII Nr. 2 come segue:

    • a) Il Fornitore può scegliere se ottenere a proprie spese il diritto di sfruttamento per le Forniture interessate, o modificarle in modo da non ledere diritti di protezione o sostituirle. Se questo non è possibile nelle condizioni previste per il Fornitore, il cliente ha diritto di recesso o sconto.
    • b) L’obbligo del fornitore di rimborsare i danni è regolato dall'Art. XI.
    • c) Gli obblighi precedentemente menzionati per il fornitore sussistono solo in caso il cliente informi tempestivamente e per iscritto il fornitore delle rivendicazioni di terzi, non riconosce un danno e il fornitore ha diritto a tutte le misure preventive e procedure di conciliazione. Se il cliente mette in uso la Fornitura per ridurre le perdite o per altre valide ragioni ha l’obbligo di comunicare ai terzi interessati che tale utilizzo non rappresenta il riconoscimento di una violazione dei diritti di protezione.

2. Si escludono rivendicazioni da parte del cliente per violazioni di diritti di protezione di cui esso stesso è responsabile.

3. Si escludono inoltre rivendicazioni da parte del cliente se la violazione dei diritti di protezione è avvenuta con speciali vantaggi per il cliente, tramite un utilizzo non prevedibile per il fornitore o causato da quest'ultimo, se la Fornitura è stata modificata dal cliente o assemblata con prodotti non forniti dal Fornitore.

4. In caso di violazione dei diritti di protezione per le rivendicazioni del cliente di cui al punto 1 a) valgono le clausole dell'Art. VIII Nr. 4, 5 e 9.

5. In caso di esistenza di altri difetti di titolo valgono le condizioni dell'Art. VIII.

6. Si escludono ulteriori e altre rivendicazioni diverse dall’art. IX da parte del cliente nei confronti del fornitore e dei suoi obblighi a causa di difetti di titolo.


X. Impossibilità; Adattamento del contratto

1. Se la consegna è possibile il cliente ha diritto a pretendere il rimborso dei danni salvo il caso in cui il Fornitore non è responsabile di tale impossibilità. Il diritto al rimborso del cliente si limita comunque al 10% del valore delle parti della Fornitura che non sono state messe in opera secondo il loro scopo a causa di tale impossibilità.

Questa limitazione non vale in caso di responsabilità per malafede, grave negligenza o a causa di perdita della vita, ferimento o danni alla salute; questo non si collega in alcun modo ad una variazione dell’obbligo probatorio a svantaggio del cliente. Il diritto di recesso dal contratto del cliente rimane invariato.

2. Se si verificano eventi imprevedibili ai sensi dell’Art. IV nr. 2 che modificano il significato economico o il contenuto della Fornitura o che hanno un impatto determinante sull'azienda del fornitore, il contratto viene adattato rispettando la buona fede. Se questo non è economicamente possibile, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto. In caso il fornitore voglia ricorrere al diritto di recesso deve informare immediatamente il cliente al riconoscimento dell’importanza dell’evento ovvero anche quando era stata stabilita una proroga dei tempi di consegna con il cliente.


XI. Altre richieste di rimborso danni

1. Sono escluse le richieste di rimborso dei danni e delle spese da parte del cliente (di seguito: Richieste di rimborso danni) indipendentemente dal fondamento giuridico, in particolare a causa di violazione degli obblighi relativi al rapporto creditorio e alla gestione non autorizzata.

2. Questo non vale, se sussiste una responsabilità legale obbligatoria, ad esempio secondo la legge sulla responsabilità del prodotto in caso di responsabilità per malafede, grave negligenza o a causa di perdita della vita, ferimento o danni alla salute, a causa della violazione di obblighi contrattuali esistenti. La richiesta di rimborso per la violazione di obblighi contrattuali si limita comunque ai danni contrattuali tipici e prevedibili, se non vi sia dolo o grave negligenza o si risponda per morte, ferimento o danni alla salute. Le norme precedentemente menzionate non si collegano a variazioni dell'onere probatorio a svantaggio del cliente.

3. Se il cliente ha diritto al rimborso dei danni secondo l’Art. XI, tale diritto cade in prescrizione secondo quanto stabilito in proposito per i danni di costruzione all’Art. VIII Nr. 2. In caso di richieste danni che rientrano nel quadro della legge sulla responsabilità del prodotto valgono i termini di prescrizione di legge.


XII. Foro competente e diritto applicabile

1. Se il cliente è un commerciante il foro competente per tutte le controversie originate direttamente o indirettamente dalla relazione contrattuale tra le parti è unicamente quello della sede del Fornitore. Il Fornitore ha comunque il diritto di intraprendere azioni legali presso la sede del cliente.

2. Le relazioni legali dipendenti da questo contratto sono regolate dal diritto materiale tedesco con esclusione degli accordi delle Nazioni Unite sui contratti internazionali di vendita di beni (CIGS).


XIII. Carattere vincolante del contratto

Il contratto rimane vincolante nel suo complesso anche in caso di invalidità legale di singole clausole. Questo non vale se il rispetto del contratto rappresenta una severità insopportabile per una delle parti.

A completamento delle “condizioni generali di consegna per prodotti e servizi dell'industria elettronica” vige il programma anticorruzione della Hengstler GmbH contemplabile al sito http://www.hengstler.com/en/company/integrity_and_compliance.php.